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DETRAZIONE FISCALE
Le spese mediche effettuate per se' e per i famigliari a carico nel periodo della dichiarazione dei redditi in esame, rappresentano oneri detraibili, ovvero spese effettuate dal contribuente che riducono l' imposta da pagare al fisco di una cifra pari ad una percentuale del valore complessivo della spesa. Attualmente e' possibile detrarre il 19% della spesa, eccedente una franchigia di 129.11euro per ogni membro del nucleo familiare. Si possono detrarre visite mediche specialistiche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche, prestazioni di personale paramedico, ricoveri e spese per acquisto di medicinali. Spese sostenute sia per l'acquisto che per il noleggio di apparecchiature sanitarie (apparecchi per aerosol, apparecchi per la misurazione della pressione, misuratori della glicemia, ecc. ), spese per protesi dentarie, oculistiche e fonetiche, spese per mezzi correttivi oculistici (occhiali da vista, lenti a contatto) e liquido per lenti a contatto, spese per protesi cardiache e stimolatori, spese per arti artificiali, apparecchi di ortopedia e ausili vari, spese sostenute per mezzi per inabili e invalidi (in questo caso non c'è la franchigia).
In particolare, la deduzione e/o la detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e del codice fiscale del destinatario.
Dal 1° gennaio 2010, in seguito alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di certificazione della spesa sanitaria-acquisto di medicinali, sullo scontrino fiscale al posto della denominazione commerciale dei medicinali deve comparire il numero di autorizzazione all'immisione in commercio (AIC).
Per quanto concerne l'indicazione della natura dei medicinali, sono accettate le dizioni "ticket", riferita a medicinali erogati dal sevizio sanitario, "farmaco" o "medicinale", anche abbreviate in "med" o "f.co". Sono ritenute valide anche le sigle "SOP**", "OTC***" ed "omeopatico*", in quanto attinenti a specifiche categorie di medicinali.
Per la corretta certificazione delle spese, non vi è più l'obbligo di conservare la prescrizione medica e per quanto riguarda i ticket, non vi è più l'obbligo di conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
Gli scontrini fiscali vanno riposti al riparo dalla luce per evitare che sbiadiscano perdendo in leggibilità; si consiglia di farne una fotocopia poichè nel tempo non si altera.
Per facilitare il compito del farmacista di inserire il codice fiscale nel cosiddetto scontrino parlante, è importante esibire la Tessera Sanitaria prima dell'emissione dello scontrino per consentire la lettura ottica del codice stesso.
La Tessera Sanitaria è una tessera personale che contiene i dati anagrafici, i dati assistenziali e il codice fiscale, che soatituisce a tutti gli effetti; in caso di mancata ricezione si può richiedere ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
Le spese veterinarie, se sostenute per la cura di animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per pratica sportiva, si detraggono nel limite massimo di euro 387,34 e per la parte eccedente l'importo di euro 129,11.
*La normativa vigente in materia di medicinali omeopatici deriva dal nuovo Codice Europeo (Capo II D.Lgs 219/2006). Per medicinale omeopatico si intende ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea.
**Farmaci SOP
Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione. Medicinali non rimborsabili dal SSN, per i quali non esiste obbligo
di ricetta medica.
***Farmaci OTC
Sono i cosiddetti "farmaci da banco", non rimborsabili, non richiedono
ricetta. La differenza principale con i SOP, è che degli OTC è
consentita la pubblicità diretta al pubblico.
ESTENSIONE DELLE ESENZIONI PER REDDITO DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA
Con DGR n°51-7754 del 10 dicembre 2007, la Regione Piemonte ha esteso l'esenzione dal pagamento della quota fissa sui farmaci a tutti i cittadini senza limiti di età residenti in Piemonte appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro.
La competente direzione dell'Assessorato regionale ha precisato che
- il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello UNICO-PERSONE FISICHE
- per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagarfici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico
- per familiari a carico si intendono i familiari per i quali all'interessato spettino le detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito non superiore a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili)
Ai soggetti rientranti in questa categoria, l'ASL di residenza rilascerà l'attestato di esnzione E11, valido sino al 30 giugno 2009, sulla base di una autocertificazione.
Tratto da Prot.n.41/503/262/2007/AC di FEDERFARMA PIEMONTE
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